Art. 13

In vigore dal 12 feb 1908
Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante. La Giunta di vigilanza avrà facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova. Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnanti, determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro può derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo