Art. 17
In vigore dal 12 feb 1908
Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-17