REGIO DECRETO·n. CCCLX·14 settembre 1906
Che istituisce a Benevento una scuola industriale regia.
Vigente dal 15 ottobre 1906 23 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la
Art. 2Alle spese del mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industri
Art. 3La scuola comprende un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sè stesso, e
Art. 4Il Ministero potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, come pure un corso seral
Art. 5Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti, non aver oltr
Art. 6Alla fine di ciascuno dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi devono superare un e
Art. 7L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio. Nella seconda quindicina
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 9Una Giunta di vigilanza sopraintende all'amministrazione della scuola. Di essa fanno parte
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 12Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure
Art. 13Gli insegnanti titolari e reggenti ed i capi officina sono scelti in seguito a pubblico co
Art. 14Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vi
Art. 15Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del