Art. 10
In vigore dal 30 ott 1906
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda scritta di almeno due membri della Giunta.
Le adunanze della Giunta sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-10