Art. 13
In vigore dal 30 ott 1906
Gli insegnanti titolari e reggenti ed i capi officina sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore è scelto dal ministro fra il personale insegnante o fra persone note per coltura e speciali attitudini.
Uno dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è scelto dalla Giunta di vigilanza.
Gli insegnanti titolari sono nominati con R. decreto; i reggenti ed i capi officina con decreto Ministeriale.
Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei, aprendo nello stesso tempo, il concorso. Per gli insegnamenti determinati dalla pianta del personale come aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali.
Il personale amministrativo sarà nominato dal ministro predetto, sentita la Giunta di vigilanza.
Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
Gli stipendi del personale della scuola con nomina stabile saranno aumentati di un decimo ogni sei anni di effettivo servizio, sino al limite di quattro sessenni.
Storico versioni
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