Art. 16
In vigore dal 30 ott 1906
Il segretario della scuola terrà in ordine i registri delle iscrizioni, degli esami, delle tasse pagate dagli alunni, il protocollo e l'archivio dell'Istituto, provvederà alla corrispondenza della Giunta di vigilanza e del direttore e ad ogni altra attribuzione di carattere amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-16