Art. 15

In vigore dal 30 ott 1906
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, compila i programmi particolareggiati d' insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto del materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'. Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-15

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Art. 15 Che istituisce a Benevento una scuola industriale regia. — Testo vigente | Portale Normativo