Art. 18

In vigore dal 30 ott 1906
La Giunta di vigilanza avrà facoltà di fare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio. Non potranno invece essere fatti storni da un capitolo del bilancio all'altro senza l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-18

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