Art. 23

In vigore dal 30 ott 1906
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1906. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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