Art. 23
In vigore dal 30 ott 1906
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-23