Art. 21
In vigore dal 30 ott 1906
Con un regolamento generale da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Collegio dei professori e la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le norme per la gestione dei laboratori e delle officine e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-21