Art. 14
In vigore dal 30 ott 1906
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e del laboratorio, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate, riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-14