Art. 11

In vigore dal 30 ott 1906
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo della scuola, lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e lo incremento della scuola; f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari ed i ruoli del personale; g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano debitamente tenuti; degli inventari stessi e delle note di variazioni che si verificassero in essi trasmette copia al Ministero; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati della scuola; l) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi o da privati, doni e contribuzioni a favore della scuola e la fondazione di borse di studio per l'interno e per l'estero a vantaggio degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-11

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