Art. 8
In vigore dal 30 ott 1906
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.
I programmi generali d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari saranno, col parere del collegio dei professori, sottoposti all'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-8