Art. 9

In vigore dal 30 ott 1906
Una Giunta di vigilanza sopraintende all'amministrazione della scuola. Di essa fanno parte un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno del Comune, uno della Provincia, uno della Camera di commercio, uno del Monte di pietà «Orsini» e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella Giunta quegli altri enti, che abbiano con regolari atti deliberato un contributo annuale continuativo alla scuola per una somma non inferiore a lire 1,000. Il ministro nomina il presidente; la Giunta elegge fra i suoi componenti il vice presidente e il segretario. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-9

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