Art. 12
In vigore dal 30 ott 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, sono determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-12