Art. 5
In vigore dal 30 ott 1906
Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti, non aver oltrepassato quello di 17 ed avere conseguito il diploma di maturità o di licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari.
Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, sono ammessi gli alunni licenziati dalle scuole d'arti e mestieri, e dalle scuole inferiori d'arte applicata all'industria, dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.
Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-5