Art. 1

In vigore dal 30 ott 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sull'ordinamento dell'istruzione pubblica; Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna; Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Benevento in data 9 novembre 1905; del Consiglio comunale di Benevento in data 4, 17 e 18 ottobre 1905; della Camera di commercio ed arti di Benevento in data 29 ottobre 1905 e del Monte dei Pegni «Orsini» di Benevento in data 27 novembre 1905; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita a Benevento una R. scuola industriale sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La Scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche ed elettrotecniche, per la ceramica e per l'ebanisteria e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica. Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatte, anche per richiesta di privati industriali, la scuola è fornita: a) di un'officina divisa nei reparti seguenti: per falegnami, per fucinatori, per tornitori, per elettricisti; b) di un laboratorio di ceramica; c) di un laboratorio di ebanisteria. La scuola ha pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alle tecnologie, un archivio di disegno ed una biblioteca con sezione speciale per gli allievi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-1

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