Art. 2
In vigore dal 30 ott 1906
Alle spese del mantenimento della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 15,500;
la Provincia con lire 6,000;
il Comune con lire 6,000;
la Camera di commercio con lire 4,000;
il Monte dei pegni «Orsini» con lire 4,500.
Il comune fornisce altresì alla scuola gratuitamente l'edificio in cui essa ha sede, e provvede alla manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua ed al materiale non scolastico.
Concorrono altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine ed i contributi di altri enti o di privati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-2