Art. 2

In vigore dal 30 ott 1906
Alle spese del mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 15,500; la Provincia con lire 6,000; il Comune con lire 6,000; la Camera di commercio con lire 4,000; il Monte dei pegni «Orsini» con lire 4,500. Il comune fornisce altresì alla scuola gratuitamente l'edificio in cui essa ha sede, e provvede alla manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento, alla fornitura dell'acqua ed al materiale non scolastico. Concorrono altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine ed i contributi di altri enti o di privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-2

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Art. 2 Che istituisce a Benevento una scuola industriale regia. — Testo vigente | Portale Normativo