Art. 4

In vigore dal 30 ott 1906
Il Ministero potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, come pure un corso serale e festivo per operai adulti, sentito il parere della Giunta di vigilanza e del Collegio dei professori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-4

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