Art. 3
In vigore dal 30 ott 1906
La scuola comprende un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sè stesso, e apre l'adito altresì al corso normale della durata di tre anni.
Il corso normale si divide in quattro sezioni: sezione di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di ceramica e sezione di ebanisteria.
Le materie d'insegnamento, i programmi per le lezioni e per le esercitazioni dei corsi saranno approvati con decreto ministeriale, sentito il Collegio dei professori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-3