DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 461·4 luglio 1985
Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213.
Vigente dal 5 settembre 1985 21 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 687 del co
Art. 2Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, avrà
Art. 3Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubbl
Art. 4Gli aeromobili circolanti negli spazi aerei di cui all'art. 1 del decreto del Presidente d
Art. 5Al fine di contribuire alla sicurezza, alla regolarità e all'efficienza della gestione e d
Art. 6Le carte aeronautiche previste dall'allegato 4 "carte aeronautiche" alla convenzione relat
Art. 7Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, le unità di misura da uti
Art. 8Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche, int
Art. 9Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche rela
Art. 10Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche in m
Art. 11Le disposizioni e le procedure applicabili all'ingresso e all'uscita dal territorio nazion
Art. 12Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministr
Art. 13Il Ministro dei trasporti nell'emanare con proprio decreto, sentito il Ministro della dife
Art. 14Il servizio di ricerca e salvataggio competente a ricercare e soccorrere le persone vittim
Art. 15Inchieste vengono svolte non soltanto sui sinistri aeronautici, ma anche su quegli avvenim