Art. 2
In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti, nella emanazione dei decreti di cui ai seguenti articoli, avrà considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del traffico aereo; potrà prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo; terrà conto delle direttive della Comunità economica europea aventi attinenza con l'aviazione civile, nonché, per quanto applicabili all'aviazione civile, delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed altre). Tenderà a realizzare l'uniformità della normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni caso osservati i principi generali dell'ordinamento giuridico interno ed i limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
I decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, qualora nei singoli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, siano presenti disposizioni tecniche in attribuzione ad altre pubbliche Amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-2