Art. 6

In vigore dal 20 set 1985
Le carte aeronautiche previste dall'allegato 4 "carte aeronautiche" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di cui all' del presente decreto, debbono essere realizzate in conformità alle disposizioni dell'allegato medesimo; a tale fine debbono essere prese tutte le misure affinché, nei limiti del possibile, le carte aeronautiche siano sufficienti e precise, e siano convenientemente aggiornate. Debbono altresì essere forniti agli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, su loro richiesta, le informazioni sul territorio nazionale che ad essi occorrono ai fini cartografici previsti dal citato allegato 4. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nello stesso allegato 4, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea e dei programmi di ripartizione stabiliti in materia dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-6

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