Art. 3
In vigore dal 20 set 1985
Il personale di volo e quello addetto ai servizi di terra, limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di apposita licenza, attestato o abilitazione rilasciata dall'Autorità competente secondo le modalità fissate dall'emanando regolamento ex legge 13 maggio 1983, n. 213, nel rispetto dei principi di cui all'allegato I alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro della difesa e gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato ed a quelli contenuti nel regolamento anzidetto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 "licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-3