Art. 8

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche, intese a che l'esercizio degli aeromobili civili nell'ambito sia del trasporto aereo commerciale che dell'aviazione generale si svolga in condizione di sicurezza, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 6 "esercizio tecnico degli aeromobili" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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Art. 8 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo