Art. 8
In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con proprio decreto, le disposizioni tecniche, intese a che l'esercizio degli aeromobili civili nell'ambito sia del trasporto aereo commerciale che dell'aviazione generale si svolga in condizione di sicurezza, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 6 "esercizio tecnico degli aeromobili" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-8