Art. 13

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti nell'emanare con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, disposizioni tecniche, per quanto attiene all'espletamento della attività istituzionale dei servizi della circolazione aerea terrà conto di quanto previsto nell'allegato 11 "servizi della circolazione aerea" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-13

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Art. 13 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo