Art. 13
In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti nell'emanare con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, disposizioni tecniche, per quanto attiene all'espletamento della attività istituzionale dei servizi della circolazione aerea terrà conto di quanto previsto nell'allegato 11 "servizi della circolazione aerea" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-13