Art. 15
In vigore dal 20 set 1985
Inchieste vengono svolte non soltanto sui sinistri aeronautici, ma anche su quegli avvenimenti, connessi all'utilizzazione dell'aeromobile, che ne compromettono o potrebbero comunque comprometterne l'esercizio.
Compatibilmente con il normale espletamento dell'inchiesta e nella misura del possibile, gli organi competenti debbono soddisfare le richieste provenienti dallo Stato di immatricolazione ovvero dallo Stato dell'esercente dell'aeromobile o dallo stesso Stato di costruzione, qualora nulla vi osti; le modalità di attuazione di tale cooperazione internazionale saranno specificate nel decreto ministeriale di cui al comma seguente.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 13 "inchieste sui sinistri aeronautici" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, e nel rispetto della normativa vigente in materia di inchieste di competenza dell'Autorità giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-15