Art. 16

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti, nel disporre, con proprio decreto, la normativa tecnica relativa agli aerodromi, al fine sia di garantire la massima sicurezza nelle fasi di approdo e di involo e nelle manovre a terra degli aeromobili, sia di rendere, per quanto possibile, a parità di categoria, omogenee le caratteristiche fisiche, gli impianti, le installazioni, i dispositivi e i servizi aeroportuali in campo oltrechè nazionale anche internazionale, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 14 "aerodromi" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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Art. 16 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo