Art. 19

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumità dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attività aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 "sicurezza" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto. Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma verranno altresì stabilite: a) le modalità per l'elaborazione di un "programma di sicurezza" inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumità, la regolarità e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza; b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del "programma di sicurezza" sopra indicato.
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Art. 19 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo