Art. 18

In vigore dal 20 set 1985
Al fine di fornire all'ambiente naturale ed umano una adeguata protezione dalle emissioni sonore degli aeromobili, dallo scarico di carburante e dalle emissioni di fumo e gas dei motori di aeromobile, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto dall'allegato 16 "protezione dell'ambiente" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché dal decreto del Ministro dei trasporti in data 3 dicembre 1983 concernente la "certificazione acustica dei velivoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 9 gennaio 1984.
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