Art. 20

In vigore dal 20 set 1985
Il trasporto aereo delle merci pericolose, potrà avvenire solo alle condizioni che saranno specificate con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentiti gli altri Ministri competenti per materia. Nella predisposizione del suddetto decreto si terrà conto di quanto previsto nell'allegato 18 "sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto; con apposito provvedimento ministeriale verranno altresì diramate le istruzioni tecniche necessarie per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, in conformità, per quanto possibile, alle corrispondenti istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. In relazione alla complessità dei problemi che possono nascere o svilupparsi in sede di applicazione delle norme concernenti il trasporto delle merci pericolose, con il decreto di cui al primo comma del presente articolo potrà altresì essere istituito un comitato consultivo interministeriale, esteso ad enti pubblici e associazioni private interessate al predetto trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo