Art. 14

In vigore dal 20 set 1985
Il servizio di ricerca e salvataggio competente a ricercare e soccorrere le persone vittime di sinistri aeronautici deve essere organizzato e deve operare in modo che sia assicurato il coordinamento con i corrispondenti servizi degli Stati esteri i cui spazi aerei risultino vicini a quello italiano, anche al fine dell'eventuale ingresso nel territorio nazionale di mezzi e personale di soccorso appartenenti a Stati esteri. I mezzi aerei e nautici che non fanno parte del servizio di ricerca e salvataggio sono tenuti a concorrere alle operazioni del predetto servizio, quando ne siano richiesti, e a fornire ogni assistenza possibile ai superstiti in caso di sinistro aeronautico. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 12 "ricerche e salvataggio" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea.
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Art. 14 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo