Art. 11
In vigore dal 20 set 1985
Le disposizioni e le procedure applicabili all'ingresso e all'uscita dal territorio nazionale degli aeromobili non saranno meno favorevoli di quelle applicabili agli altri mezzi di trasporto; parimenti le disposizioni e le procedure applicabili alle persone che viaggiano per via aerea e alle merci che sono trasportate per via aerea non saranno meno favorevoli di quelle applicabili per gli altri tipi di trasporto.
A tali disposizioni e procedure, ivi comprese quelle applicate ai fini della sicurezza, deve essere data esecuzione in modo da rendere possibile di mantenere il vantaggio della rapidità, peculiare del trasporto aereo; devono essere altresì facilitate le procedure e le formalità per i membri di equipaggio, i passeggeri, i bagagli, le merci, le provviste di bordo e la posta comunque in transito negli aeroporti del territorio nazionale aperti al traffico internazionale.
Gli aeroporti aperti al traffico internazionale saranno conseguentemente dotati di soddisfacenti attrezzature e servizi, al fine di assicurare quanto precede, tenuto conto delle esigenze prospettate sia dai pubblici servizi operanti in aeroporto che dai vari utilizzatori degli impianti aeroportuali; nel caso che un aeromobile, in volo internazionale, per ragioni indipendenti dalla volontà del pilota comandante, atterri in un aeroporto non aperto al traffico internazionale, le procedure e le formalità saranno il più possibile semplificate.
Procedure semplificate debbono altresì essere adottate per l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale di aeromobili, personale e attrezzature utilizzate in operazioni di ricerca, di salvataggio e di recupero; in inchieste sugli incidenti di volo; in missioni di soccorso in caso di catastrofi naturali.
Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione ai principi generali sopra delineati, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 9 "facilitazioni" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché per quanto occorra, delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di cui all' e segnatamente del regolamento sanitario internazionale della Organizzazione mondiale della sanità, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvati e resi esecutivi con legge 9 febbraio 1982, n. 106.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-11