Art. 7

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, le unità di misura da utilizzarsi nello svolgimento dell'attività dell'aviazione civile in volo e a terra, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 5 "unità di misura da utilizzarsi nelle operazioni in volo e a terra", alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-7

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