Art. 4
In vigore dal 20 set 1985
Gli aeromobili circolanti negli spazi aerei di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, qui di seguito indicati, devono operare in modo da garantire la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo:
spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale;
spazio aereo posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali della navigazione aerea;
parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali.
La responsabilità dell'osservanza di tali regole è imputata al pilota comandante dell'aeromobile.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 2 "regole dell'aria" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea stipulati dallo Stato italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-4