Art. 5

In vigore dal 20 set 1985
Al fine di contribuire alla sicurezza, alla regolarità e all'efficienza della gestione e dello svolgimento della navigazione aerea internazionale vengono fornite, attraverso il competente servizio di assistenza meteorologica alla navigazione aerea internazionale, le necessarie informazioni meteorologiche agli operatori, agli equipaggi di condotta, agli organi dei servizi della circolazione aerea, agli organi dei servizi di ricerca e di salvataggio, alle direzioni di circoscrizione aeroportuale e agli altri interessati. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 3 "servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto, nonché degli accordi regionali di navigazione aerea, anche per quanto attiene alla navigazione aerea internazionale sopra acque internazionali o altre aree situate al di fuori del territorio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-5

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Art. 5 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo