Art. 12

In vigore dal 20 set 1985
Il Ministro dei trasporti, nel determinare, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, i materiali e i sistemi di telecomunicazione, le frequenze radio e le procedure di telecomunicazione da utilizzarsi nell'attività dell'aviazione civile al suolo e in volo, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 10 "telecomunicazioni aeronautiche" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-12

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Art. 12 Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213. — Testo vigente | Portale Normativo