Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 20 dic 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l', recante la delega per la disciplina sanzionatoria; Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE e in particolare l'articolo 68, che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE; Visto il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010; Visto il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete; Visto il regolamento (UE) n. 139/2014, della Commissione del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni; Visto il regolamento (UE) n. 340/2015 della Commissione del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo; Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e, in particolare, gli annessi 16 e 18; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante approvazione della predetta Convenzione, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, recante recepimento dell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 687 del codice della navigazione, così come integrato dall' della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.); Visto il regolamento dell'E.N.A.C. sul trasporto aereo delle merci pericolose, adottato in via d'urgenza con provvedimento dispositivo 31 ottobre 2011, n. 50/GENDISP/DG, entrambi ratificati con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente 23 novembre 2011, n. 55; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, ferma l'applicazione delle norme penali, ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, di seguito «regolamento», e dai relativi allegati e norme di attuazione. 2. Ai fini del presente decreto, per requisiti essenziali si intendono le condizioni specificate negli allegati al regolamento. 3. Ai sensi dell' del regolamento, il presente decreto si applica alle seguenti attività: a) progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; b) operazioni di volo degli aeromobili; c) progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri o servono unicamente il traffico di elicotteri; d) progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali; e) progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea; f) addestramento del personale e fornitura dei servizi di navigazione aerea. 4. Le sanzioni di cui al presente decreto si applicano alle violazioni commesse da coloro che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità nazionale competente di cui all' o dai soggetti che partecipano alle attività di cui al comma 3 sul territorio dello Stato italiano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;173#art-1

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