DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 722·21 novembre 1945
Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.
Vigente dal 14 dicembre 2009 22 articoli 26 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autor
Art. 2A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 è istituita un'indennità mensile di
Art. 3Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma d
Art. 4Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosci
Art. 5L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in ap
Art. 6ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 MAGGIO 1947, N. 484
Art. 7La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti,
Art. 8L'importo all'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2
Art. 9Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: a) l'aggiunta di famig
Art. 10Nel caso di cumulo di impieghi consentito delle Vigenti disposizioni Spetta una sola inden
Art. 11Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramen
Art. 12Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali,
Art. 13Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disc
Art. 14Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segreta
Art. 15Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211,
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