Art. 7

In vigore dal 30 nov 1945
La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico: a) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente . Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonché i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno; b) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all' del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni; c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; d) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
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