Art. 14
In vigore dal 3 apr 1975
Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.
Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.
In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 211.
Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita del personale statale derivante dall'applicazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate.
A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
L'ultimo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:
« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».
Note all'articolo
- La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al comma quarto e quinto del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-14