Art. 17

In vigore dal 30 nov 1945
Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente , relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell' del presente decreto. Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonché le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume. Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. L'Importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100. L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall' del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà temporaneamente a trovare applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-17

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