Art. 13

In vigore dal 30 nov 1945
Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico: a) del personale non di ruolo - insegnante o non insegnante - delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado; b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata, delle prestazioni; nonché del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio; c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali; d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati; e) del personale aggregato delle carceri; f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia; g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100; h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonché degli incaricati provvisori; i) del personale degli uffici del lavoro; l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-13

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