Art. 18
In vigore dal 30 nov 1945
Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati:
da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;
da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.
Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell' del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell' del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.
I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.
Relativamente al presente articolo ed ai precedenti si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli , terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-18