Art. 20
In vigore dal 26 giu 1946
Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall' della legge 20 aprile 1939, n. 591, è ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-20