Art. 22

In vigore dal 30 nov 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945. I benefici previsti per i pensionati dagli sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 52. - FRASCA
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