Art. 2

In vigore dal 19 gen 1956
A favore dei personali indicati nel precedente è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di carovita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 o di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni. Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennità di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennità quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata nè dei figli coniugati, nè dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private e che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, nè infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare. Al dipendente i cui genitori siano assolutamente o permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° giugno 1947.
  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo delle quote complementari dell'indennita' di carovita istituite con l'art. 2 - quinto e settimo comma - del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, da assumere come base a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, e' aumentato di: L. 400 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; L. 420 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; L. 440 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; L. 480 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° ottobre 1947.
  • Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 585, nel modificare l'art. 12 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e' elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000"; - (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948".
  • Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 850 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 ottobre 1946, la limitazione dell'indennita' di carovita prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, non si applica neppure: a) al personale in effettivo servizio presso gli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio; b) al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica in effettivo servizio presso reparti od enti dislocati in localita', designate dal Ministro per la difesa, che siano distanti non meno di dieci chilometri per via ordinaria da centri abitati, e siano altresi' disagiati e di difficile approvvigionamento; c) al personale di cui alla lettera b) quando si tratti di localita' particolarmente disagiata anche se la distanza sia inferiore ai 10 km., designate con decreti dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro".
  • La L. 28 luglio 1950, n. 540 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente art. 1 e con effetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennita' di carovita, del premio di presenza e della indennita' di caropane, previste, rispettivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433".
  • La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.
  • Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767, nel modificare l'art. 5 della L. 8 aprile 1952, n. 212, ha conseguentemente disposto: -(con l'art. 4, comma 1) che "Gli importi dell'indennita' di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell'art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470". -(con l'art. 11, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1952".
  • Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 dei decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle tabelle allegate al presente decreto, sono soppressi per i personali il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle medesime". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.
  • Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per il personale indicato nel precedente art. 4, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, [...], sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-2

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