Art. 14
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 31 mar 1954
Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 275.000 a lire 500.000.
Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall' della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge 8 aprile 1952, n. 212
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