Art. 8
LEGGE 8 aprile 1952, n. 212
In vigore dal 1 gen 2007
L' della legge 11 aprile 1950, n. 130, è sostituito dal seguente:
"Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.
"Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, semprechè convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.
"Se l'importo dell'assegno alimentare è inferiore alla quota complementare predetta, questa sarà corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
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"Il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".(8)
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