Art. 9

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

In vigore dal 21 nov 1990
Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante per i dipendenti statali. Sono soppressi: a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484; b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennità di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perchè addette ai lavori pesanti e pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.
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